Eduardo Ambrosio


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PROGETTO DI COSTITUZIONE

STORIA > 1799 REPUBBLICA NAPOLETANA > COSTITUZIONI E LEGGI

PROGETTO DI COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA NAPOLETANA
(TESTO ORIGINALE)

Cittadini rappresentanti,
una Costituzione, che assicuri la pubblica Libertà, e che slanciando lo sguardo nella incertezza de' secoli avvenire, guardi a suffogare i germi della corruzione e del dispotismo, è l'opera la più difficile a cui possa aspirare l'arditezza dell'umano ingegno.
I Filosofi dell'antichità, che tanto elevarono l'umana ragione, ne presentarono i principi soltanto, e le antiche Repubbliche, le più celebri e sagge, ne supplirono in più cose la mancanza colla purità de' costumi, e colla energia de l'anime, che ispirò loro una sublime educazione.
Gran passi avea già dati l'America in questa, diremo, nuova scienza, formando le
Costituzioni de' suoi liberi Stati. Novellamente la Francia, che ha contestato straordinario amore di Libertà con prodigi di valore, ha data fuori altresì una delle migliori Costituzioni, che siansi prodotte sinora.

Il Comitato di Legislazione del Governo Provvisorio autorizzato dal Generale in capo Championnet ha terminato il suo lavoro, e vi presenta un progetto di Costituzione, che sottomette al vostro disame.
Ha esso adottata la Costituzione della Madre Repubblica Francese.
Egli è ben giusto, che da quella mano istessa, da cui ha ricevuta la Libertà, ricevesse eziandio la Legge, custode, e conservatrice di quella. Ma riflettendo, che la diversità del carattere morale, le politiche circostanze, e ben anche la fisica situazione delle nazioni richiedono necessariamente de' cangiamenti nelle Costituzioni, propone alcune modificazioni, che ha fatte in quella della Repubblica Madre, e vi rende conto altresì delle ragioni, che a ciò l'hanno determinato.

La più egregia cosa, che ritrovasi nelle moderne Costituzioni, è la dichiarazione de' dritti dell'Uomo.
Manca alle antiche Legislazioni questa solida, ed immutabile base. Noi giovati ci siamo della dichiarazione, che porta in fronte la Costituzione Francese. Ma ci siamo pure avvisati, che l'eguaglianza non sia già un dritto dell'Uomo, secondo l'anzidetta dichiarazione, ma la base soltanto de' dritti tutti, ed il principio, sul quale vengono stabiliti, e fondati. L'uguaglianza è un rapporto, e i dritti sono facoltà. Sono le facoltà di oprare, che la
Legge di natura, cioè l'invariabile ragione, e conoscenza de' naturali rapporti, ovvero la positiva Legge sociale accorda a ciascuno.
Da tal rapporto d'uguaglianza di natura che avvi tra gli Uomini, deriva l'esistenza, e l'uguaglianza de' dritti:
essendo gli Uomini simili, e però uguali tra loro, hanno le medesime facoltà fisiche, e morali: e l'uno ha tanta ragione di valersi delle sue naturali forze, quanto l'altro suo simile. Donde siegue, che le naturali facoltà indefinite per natura, debbano essere preferite per ragione, dovendosi ciascuno di quelle valere per modo, che gli altri possano ben'anche adoprar le loro. E da ciò siegue eziandio, che i dritti sono uguali; poiché negli esseri uguali, uguali debbano essere le facoltà di oprare. Ecco adunque come dalla somiglianza ed eguaglianza della natura scaturiscono i dritti tutti dell'Uomo, e l'uguaglianza di tai dritti.

Abbiamo derivati tutti i dritti dell'Uomo dall'unico e fondamentale dritto della propria conservazione.
La libertà, la facoltà di opinare, di servirsi delle sue forze fisiche, di estrinsecare i suoi pensieri, la resistenza all'oppressione sono modificazioni tutte del primitivo dritto dell'Uomo di conservarsi quale la natura l'ha fatto, e di migliorarsi come la medesima lo sprona.
La libertà è la facoltà dell'Uomo di valersi di tutte le sue forze morali e fisiche, come gli piace, colla sola limitazione di non impedire agli altri di far lo stesso. Tal dritto si confonde con quel primitivo. Perciocchè quando l'Uomo venga impedito di far uso delle sue facoltà, egli non si conserva nello stato suo naturale. Le facoltà paralizzate dalla violenza sono nulle, e l'Uomo schiavo è l'Uomo deteriorato.
Potendo valersi l'Uomo di tutte le sue facoltà, egli può far uso della principale, ch'è la sua ragione, in tutti i modi, e in tutta l'estensione. E perciò può nutrire le opinioni, che più gli sembrano vere. La sola limitazione dell'esercizio della facoltà di pensare sono le regole del vero.
La tirannia che inceppa gli spiriti è più detestabile di quella che incatena i corpi.
Poichè l'Uomo ha la facoltà di valersi dell'azione del suo corpo; poiché è per natura stabilito che le idee e volizioni determinino il moto del corpo; il dritto di estrinsecare le sue opinioni e volizioni colla voce, colla parola, coi segni, o colla scrittura, è conforme all'ordine della natura.

Da quel primo fonte di tutti i dritti deriva altresì quello della proprietà.
La proprietà reale è una dimanazione e continuazione della personale. L'Uomo, impiegando le sue forze su di una porzione del comune patrimonio di tutti, sulla terra io dico, dandole nuova vita, e nuova forma colla sua industria, e col suo lavoro, sa passare in quella le sue facoltà personali. Quella nuova forza, che acquista la terra coltivata e migliorata dalla mano dell'Uomo, quella nuova facoltà di produrre è dell'Uomo, della cui attività è l'opera. Il prodotto delle sue facoltà è così pur suo, come le facoltà medesime. E poiché l'Uomo ha il dritto di conservare le sue forze, e facoltà, egli ha benanche il dritto di farle passare nella terra, e di occuparne una porzione, senza la quale o male, o per nulla si potrebbe conservare.

Ma i dritti non garantiti dalla forza sono come disegni senza esecuzione, come delle idee non realizzate. Quindi contro l'oppressione ogni Uomo ha il dritto d'insorgere. Ma stabilire l'assoluto dritto d'insurrezione è fondare un principio antisociale, è fomentare lo spirito d'Anarchia, che ondeggiante rende ognora la Società, e finalmente la mena al totale discioglimento, o a quella stanchezza, che poi l'abbandona nelle braccia del dispotismo.

C
ome dunque segnare quel giusto punto tra la passiva pazienza, fase del dispotismo, e l'anarchica insorgenza?
Abbiamo creduto dar la risoluzione di questo interessante problema, fissando che ogni Cittadino abbia il dritto d'insorgere contro le autorità ereditarie, e perpetue, tiranniche sempre: ma che il Popolo tutto soltanto possa insorgere contro gli abusivi esercizi de' poteri costituzionali. Ma quando diciamo Popolo, intendiamo parlare di quel Popolo che sia rischiarato ne' suoi veri interessi, e non già d'una plebe assopita nell'ignoranza, e degradata nella schiavitù, non già della cancrenosa parte aristocratica. L'uno, e l'altro estremo sono de' morbosi tumori del corpo sociale, che ne corrompono la sanità. È increscevole al certo, che non abbiamo nelle moderne lingue voce per esprimere la nozione, che vogliamo designare. E però non potendo precisare la nozione di Popolo, abbiamo prefinita la sua facoltà, dicendo, ch'esso può insorgere per darsi una nuova Costituzione, ma libera soltanto.
Dal medesimo principio della somiglianza, ed uguaglianza di natura abbiamo fatto scaturire tutti i doveri dell'Uomo. Essendo gli Uomini tutti simili, ed uguali, ciascuno devesi verso de' suoi simili comportare come verso di sé: s'egli è pur vero, che sieno simili i rapporti dell'essere istesso verso degli esseri simili. Il fondamentale dovere, base d'ogni morale, si è che ciascuno sia verso gli altri affetto, come è verso di se stesso.

Dal principio istesso dell'uguaglianza degli Uomini sviluppasi un secondo luminoso principio, base del dritto politico, il quale scorto prima dal Napoletano Gravina, adottato di poi da' celebri Giuspubblicisti Francesi Montesquieu e Rousseau, è la seconda sorgente de' dritti e doveri del Cittadino, de' dritti del Popolo, e de' doveri de' pubblici Funzionari.
La Società vien formata dalla unione delle volontà degli Uomini, che voglion vivere insieme per la vicendevole garanzia de' propri dritti. L'unione delle forze fa la pubblica autorità, e l'unione de' consigli forma la pubblica ragione, la quale avvalorata dalla pubblica autorità divien legge. Quindi l'imprescrittibile dritto del Popolo di mutar l'antica Costituzione, e stabilirne una nuova, più conforme agli attuali suoi interessi, ma democratica sempre, e quindi il dritto di ogni Cittadino di esser garantito dalla pubblica forza, e il dovere di contribuire alla difesa della Patria, quindi finalmente i dritti, e i doveri de' pubblici Funzionari, che per delegazione esercitano i poteri del Popolo Sovrano, e per dovere sono vittime consacrate al pubblico bene.
Passiamo intanto all'esame della Costituzione.
La ripartizione, ed armonica corrispondenza de' poteri nella Costituzione Francese eccellentemente fu stabilita; onde abbiamo esattamente camminato per le sue tracce, eccetto poche mutazioni. Ci arresteremo soltanto su di quelle che meritano maggiore attenzione, e passeremo le più leggiere, che si possono ravvisare nella stessa lettura.
Ci è sembrato necessario di lasciar sussistere
le due partizioni del Corpo Legislativo; checché siasi detto, e si possa pur dire in contrario. Un tale stabilimento fuor di ogni dubbio arresta la naturale rapidità del Corpo Legislativo, e dà la necessaria maturità alle Leggi, delle quali la moltiplicazione e la precipitanza inviluppa e sconvolge la Repubblica.
Ma dall'altra banda abbiamo riflettuto, che la sezione, la quale dee proporre la legge, convien che sia piuttosto un ristretto corpo d'Uomini di età matura, che una numerosa Assemblèa di giovani. Oltre l'esempio delle antiche Repubbliche, nelle quali ristretto Senato proponeva le Leggi, e numerosa Assemblea popolare le rigettava, o approvava, solide ragioni ci hanno a tal parere determinati.
La moltitudine, del pari che un solo, mal riesce a proporre la Legge. Un solo difficilmente richiama innanzi alla sua mente i lati tutti, e le possibili combinazioni, che debbono guidare il Legislativo in proporre la più generale, esatta, e chiara forma di utile Legge. Per lo contrario laddove la discussione si fa da gran moltitudine, egli è quasi impossibile che non si abbandoni l'oggetto principale, e il divagamento di molte subalterne, ed inutili questioni non faccia traviare dall'essenziale scopo. Un mediocre numero ischiva gl'inconvenienti opposti, ed accoppia l'uno e l'altro vantaggio. Iscorge le multiplici combinazioni, che uno o pochi difficilmente vedono, e non disperdesi nella infinità d'inutili considerazioni che impediscono di riassumere la discussione, e richiamarla al suo vero oggetto.
Né ci ha fatto cangiar sentimento la considerazione che i molti e i più giovani fossero abili più a proporre le Leggi; dacchè la fervida gioventù, e la moltitudine osa più, tenta sempre nuove cose, e si lancia a nuovi oggetti. Proporre le Leggi è più l'effetto della fredd'analisi, che de l'ardito genio, richiede più estensione di lumi, che voli di spirito. Ritrovare la propria, esatta, e chiara forma di Legge, è più l'opera del riserbato giudizio, che dell'audace invenzione. Onde è, che pochi, ed uomini maturi vi riescano meglio che ardente moltitudine di giovani. Finalmente quella unità, che regna in tutte l'opere della natura, e che dee ritrovarsi in tutte le produzioni dell'arte, perché la rettitudine, ed energia delle operazioni vi si rinvenga, quella unità, che forma la bontà, e la perfezione della Legislazione per mezzo della corrispondenza, ed accordo di tutte le sue parti, più facilmente si potrà conseguire da pochi, che da molti.
Dall'altra banda poi la moltitudine è propria assai più a rilevare i vantaggi, o gl'incommodi d'una Legge: poichè ciascuno separatamente riguarda l'oggetto per un lato diverso, e la comunicazione di diverse vedute presenta all'Assemblea sanzionatrice quel tutto, che deesi aver presente per approvare, o rigettare con verità.

Per sì fatte considerazioni nel nostro progetto di Costituzione un Senato di cinquanta Membri prepara la Legge, e la propone, e l'Assemblea, e il Consiglio di centoventi Membri fa le veci de' Comizj, e delle Agore delle antiche Repubbliche, con tanto maggior vantaggio, che mentre conserva la generalità della discussione, va pur esente dai tumulti e dalla confusione, che di necessità porta con se numerosa, ed inquieta popolare Assemblea.
Le circostanze locali, e la premura di simplificare al più possibile la Costituzione, ci hanno spinto a fare alcuni cangiamenti altresì nel
Potere Giudiziario. Il portare ne' giudizi civili l'appello d'un Dipartimento all'altro, secondo la Costituzione Francese, è fuor di dubbio incomodo assai, e dispendioso ancora ai litiganti, soprattutto ai poveri, che si dovranno recare per ottener giustizia nella Centrale di un Dipartimento per più giorni forse distante dal luogo della loro dimora. E perciò avendo diviso il Tribunale Civile in quattro Sezioni di cinque Giudici l'una, abbiamo stabilito, che si porti l'appello dall'una all'altra Sezione. Per tal modo si assicura la giustizia, né vengono disagiati i litiganti.

Il Tribunale Criminale ha ricevuta eziandio una leggiera modificazione
.
La Giustizia Censoria, o Correzionale più ci sembra propria per quelle funzioni, alle quali venne destinata nelle antiche Repubbliche, vale a dire correggere i vizi, germe di delitti, che a punire i piccioli misfatti. Ei ci pare più convenevole lasciare alla stessa Giustizia Criminale l'incarico di punire così i grandi, come i piccioli delitti. Egli non deesi fare distinzione alcuna per la maggiore, o minor grandezza dei delitti, e delle pene. Si appartiene tanto alla Giustizia Criminale la pena di due anni di carcere, che vien riserbata nella Costituzione della Repubblica Madre alla Giustizia Correzionale, quanto la pena di dieci o venti anni di ferri.
Egli è il vero, che la Costituzione Francese non richiede l'intervento de' Giurati ne' giudizj dei piccioli delitti, che sono i più frequenti, per render quelli più spediti. Ma la pena di due anni di carcere imposta senza l'intervento de' Giurati può non leggiermente offendere la libertà civile, e preparare lentamente le catene alla Nazione. Il sorgente occuito dispotismo può valersi di questa molla per innalzare la macchina fatale, che fulmini gli amici della Libertà. Per la qual cosa abbiamo nei piccioli delitti, come nei gravi, eccetto il gastigo dei leggieri disordini alla Polizia commessi, richiesta la medesima solennità, ed affidato alla stessa Giustizia Criminale il procedimento. Per tal metodo conservasi più l'unità del sistema giudiziario, si rende più semplice la macchina politica, e la libertà civile più sicura.
Avendo tolto di mezzo i Tribunali Correzionali, ci è convenuto di fare eleggere i
Presidenti de' due Giury dalle Assemble Elettorali, riserbando ad essi le funzioni medesime, che vengono loro attribuite dalla Costituzione Francese. Dalle medesime Assemblee Elettorali verranno nominati i Giudici Criminali, essendoci sembrato minor male caricar la Repubblica di un nuovo, ma non grave dispendio, che sospendere le funzioni dei Giudici Civili, i quali, secondo la Costituzione Francese, dovrebbero adempiere per giro le funzioni dei Giudici Criminali. Presso di noi per la moltiplicità degli oggetti debbono essere per molti anni occupati assai i Giudici Civili.

Ad imitazione delle antiche Repubbliche abbiamo richiamata la censura alle sue nobili funzioni di emendare i costumi, correggendo i vizi. Perciocchè si è stabilito
un Collegio di Censori da crearsi in ogni anno in ciascuno Cantone coll'incarico d'imporre le pene della privazione del diritto attivo, o passivo de' Cittadini a coloro, che non vivessero democraticamente.
Una vita soverchiamente voluttuosa, una sregolata condotta tenuta nel governo della propria famiglia, costumi superbi, ed insolenti mal si confanno col vivere democratico, e scavano insensibilmente una voragine, nella quale presto o tardi corre a precipitarsi la libertà.
Ma la di loro facoltà non deve estendersi ad imporre sospensione dei dritti civici, oltre il terzo anno, né potrà su' pubblici Funzionarj esercitar la censura, se non dopo spirato il tempo delle loro funzioni; ed allora potranno
esser puniti benanche per que' vizi, che nel corso delle loro cariche avranno forse dispiegati. In tal modo sarà rispettata l'Autorità de' pubblici Funzionarj, ed imbrigliata la baldanza de viziosi.
Questi, che
possiamo chiamare i Sacerdoti della Patria, verranno eletti tra le persone le più savie, e le più probe del Cantone, e dell'età assai matura di anni 50, nella quale è spento l'ardore delle passioni, ma non è mancata l'energia necessaria a stendere la mano ardita per curare le piaghe della Repubblica.
La censura più che spegnere il male, lo deve prevenire. Fondare i buoni costumi è il metodo più proprio per estirpare i corrotti. Quindi ella deve vegliare sulla privata, e pubblica educazione. La pubblica morale, tanto coltivata dagli antichi, quanto negletta dai moderni, le Istituzioni Repubblicane esser debbono il principale oggetto delle sue cure.

Un celebre Politico dice, che le Leggi dell'educazione debbono essere sempre relative alla Costituzione, come eziandio le altre Leggi tutte Civili, Criminali ed Economiche. Ma noi siam d'avviso, che
i principi delle Leggi tutte, e particolarmente di quelle che riguardano l'educazione, convien che formino parte integrale della Costituzione. Ella deve contenere i germi dell'intera Legislazione, e deve rassomigliare il tronco dell'albero, da cui sbucciano i rami, che sono segnati nei suoi modi.
Vi sono delle Leggi Civili, Criminali, ed Amministrative immediatamente connesse alla Costituzione, da cui non possono distaccarsi, senza che ella vacilli; non altrimenti che un edifizio necessitato a crollare, se mai si atterri quel muro, che lo attacca alle vicine fabbriche. Per sì fatta ragione eziandio nella Costituzione della Repubblica Francese vengono compresi i principi della Criminale Legislazione. Per si fatta ragione eziandio nella Costituzione convien dispiegare i principi della pubblica educazione.
La Libertà non è minacciata soltanto dalle usurpazioni dei Poteri costituiti, ma benanche dai privati Cittadini, e dalla pubblica corruzione. Anzi che le Autorità costituite, avvalorate di qualsiasi potere, se non ritrovansi nelle mani de' potenti Cittadini, se il veleno della corruzione non abbia infettato il corpo sociale, non abbia paralizzato lo spirito Repubblicano, non aspirano giammai alla tirannide.
La Costituzione pertanto deve innalzare un argine altissimo contro la corruzione dei costumi non meno, che contro l'eccessivo potere de' Funzionarj. Ciò, che non si può altrimenti conseguire, che per mezzo dell'educazione, e delle Istituzioni Repubblicane.
Egli non è negletta l'istruzione nella Costituzione Francese: ma riguarda piuttosto la parte intellettuale, che la morale.

L'Uguaglianza politica non deve far sì, che venga promosso all'esercizio delle pubbliche funzioni colui, che non ne ha i talenti per adempirle.
Il dritto passivo di ogni Cittadino è, secondo la nostra veduta, ipotetico, vale a dire che ogni Cittadino, posto che rendasi abile, acquista il diritto alle pubbliche cariche. Un tal dritto si risolve nella facoltà di acquistare il dritto di eligibilità.
Nelle Democrazie un uomo dell'infima plebe armar può la sua mano de' fasci consolari, quando abbia il valor di un Mario, ed abbia i lumi di un Tullio. Ma un ignorante venditor di salumi, che vien proposto al Governo di Atene, necessariamente perderà la Repubblica, e sarà l'oggetto de' pungenti sali di Aristofane.
Quindi la Legge deve definire le qualità morali del Cittadino, che può essere eletto. Ella deve stabilire quale educazione, quali studj ed esercizi richiedonsi nel Cittadino eligibile. Il dritto di eleggere può essere più esteso di quello di poter essere eletto, richiedendosi minori talenti per discernere gli altrui talenti, che per amministrare la Repubblica. Per la quale cosa abbiamo individuate un poco più esattamente le qualità, e l'educazione del Cittadino eligibile, affidandone a' Censori l'ispezione, e la cura.
Primieramente portiamo opinione, che qualsiasi Cittadino non possa esercitare il dritto di eleggere, se non abbia servito almeno nella Milizia Sedentaria. La Libertà non si conquista che col ferro, e non si mantiene che col coraggio. Conviene di più, che abbia apprese le prime lettere, l'abbaco, e '1 Catechismo Repubblicano.
Ma il Cittadino, che deve ascendere al sublime grado di Legislatore, di Direttore, o pur di Giudice fa d'uopo che abbia date alla Patria molte testimonianze de' suoi talenti, e della sua virtù. Egli deve aver compito un corso di studj nelle pubbliche scuole, e deve aver ricevuta l'educazione fisica e morale, che la Legge stabilisce. Inoltre deve aver trascorse le minori Magistrature, tirocinio, e pruova per le maggiori. Egli di più deve non esser mai stato notato dal Corpo Censorio.

Finalmente, Cittadini Rappresentanti, vi proponiamo un'aggiunzione fatta da noi alla Costituzione Francese, per quel salutare timore, che dobbiamo noi avere del dispotismo, e di ogni potere arbitrario, al cui cenno si è pur troppo per lo corso di tanti secoli abituata la nostra Nazione.
Se il
Potere Esecutivo sia troppo dipendente dal Corpo Legislativo, come lo era nella Costituzione Francese del '93, in tal caso l'Assemblea assorbirà il Potere Esecutivo, e concentrandosi in essa i Poteri tutti, ella diverrà dispotica. Se poi sia indipendente l'uno dall'altro, potranno sorgere due disordini, o l'inazione, ed il languore della macchina politica per la poca intelligenza de' due corpi che rivalizzino tra loro: ovvero l'usurpazione dell'uno su l'altro per quella naturale tendenza di ogni Potere all'ingrandimento.
Ecco la necessità di un altro
Corpo di Rappresentanti del Popolo, che sia come un Tribunale Supremo, il quale tenga in mano la bilancia de' Poteri e li rinchiuda ne' loro giusti confini: che abbia in somma la custodia della Costituzione, e della Libertà.
Esso farà rientrare il Potere Esecutivo nella sua linea, se mai l'abbia oltrepassata.
Esso opporrà un veto al Corpo Legislativo, se in qualche caso usurpi l'esecuzione; e nel tempo stesso ecciterà l'uno e l'altro Corpo, quando faccia di mestieri, all'adempimento de' suoi doveri, riparando insieme gli eccesi di commissione, e i difetti di ommissione.
Il Potere Tribunizio risederà in questo Corpo, che noi abbiamo chiamato degli Efori.
Ma perché sia baluardo di Libertà, e non già seme d'arbitrario potere, ei conviene che sia spogliato d'ogni altra funzione legislativa, esecutiva, e giudiziaria, acciocché non abbia interesse alcuno d'inceppare le altrui funzioni per estendere le proprie. Né per altra ragione i Tribuni in Roma, e gli Efori a Sparta sollevavano talora delle politiche tempeste, se non perché mescolavansi ne' giudizj, nella legislazione, e nell'esecuzione.
Il riguardo medesimo ci ha fatto stabilire, che non potessero costoro dopo spirate le loro funzioni passare in Senato, o in Consiglio, prima di tre anni. Imperocché l'interesse per quel Corpo, ove potrebbero aspirare, li potrebbe agevolmente travolgere.
Egli è stato di mestieri di limitare i poteri di questo imponente Collegio il più che fosse possibile. E però vieta la Costituzione, che i suoi membri potessero prima di cinque anni essere rieletti, e richiede ancora l'età matura di anni 45 compiti.
La durata dalle sue funzioni non eccederà l'anno. Le sue sessioni si terranno una sola volta nell'anno, né la durata di quelle potrà oltrepassare lo spazio di 15 giorni: le più frequenti unioni potrebbero più turbare, che riordinare; poiché gli uomini voglion sempre fare qualche cosa o che ella sia a proposito, o no, quando sono riuniti per fare. Verranno finalmente eletti nel modo istesso, che i Membri del Corpo Legislativo. Le di loro decisioni avranno nome di decreti, e non di leggi, e questi decreti saranno sacrosanti, ed inviolabili: e potranno giudicare tanto ad istanza de' Poteri per terminare le loro controversie, quanto ex officio.

Cittadini Rappresentanti, son queste le considerazioni sopra i pochi cangiamenti fatti alla Costituzione della Repubblica Madre, che il Comitato di Legislazione vi propone. Ponderatele co' vostri rari lumi, esaminatele colla vostra attenzione, adottatele, o rigettatele, secondo che il bene della Patria lo richiede.





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