Eduardo Ambrosio


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DICHIAR. DIRITTI, DOVERI, ...

STORIA > 1799 REPUBBLICA NAPOLETANA > COSTITUZIONI E LEGGI


DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI
DELL'UOMO,
DEL CITTADINO,
DEL POPOLO,
DE' SUOI RAPPRESENTANTI.


L'immobile base di ogni libera Costituzione è la dichiarazione de' dritti, e doveri dell'Uomo, del Cittadino, e quindi del Popolo. Perciocchè il principale oggetto d'ogni regolare Costituzione dev'essere di garantire si fatti dritti, e di prescrivere tali sacri doveri. Perciò la Provvisoria Rappresentanza della Repubblica Napoletana alla presenza dell'Essere Supremo, e sotto la sua garanzia, proclama i dritti, e i doveri dell'Uomo, del Cittadino, del Popolo, e fa le seguenti dichiarazioni.

1. Tutti gli uomini sono eguali, e in conseguenza tutti gli uomini hanno diritti eguali. Quindi la Legge, nelle pene e nei premi, senza altra distinzione che delle qualità morali, gli deve egualmente considerare.
Diritti dell'Uomo

2. Ogni uomo ha diritto di conservare, e migliorare il suo essere, e perciò tutte le sue facoltà fisiche, e morali.

3. Ogni uomo ha diritto di esercitare tutte le sue facoltà fisiche, e morali, come più gli attalenta colla sola limitazione, che non impedisca agli altri di far lo stesso, e che non disorganizzi il corpo politico, cui appartiene. Quindi la libertà, che si è per appunto l'anzidetta facoltà di adoperare tutte le sue forze, come gli piace coll'enunciata limitazione, è il secondo diritto dell'uomo. Questa distrutta, è distrutto l'uomo morale, poiché le facoltà, che non si possono esercitare, divengono nulle.

4. La Libertà di opinare è un diritto dell'uomo. La principale delle sue facoltà è la ragionatrice. Quindi ha il diritto di svilupparla in tutte le possibili forme; e però di nutrire tutte le opinioni, che gli sembrano vere.

5. La libertà delle volizioni è la conseguenza del libero dritto di opinare. La sola limitazione della volontà sono le regole del vero, che prescrive la ragione.

6. I1 sesto diritto dell'uomo è la facoltà di adoperare l'azione del suo corpo secondo i suoi bisogni, purché non impedisca agli altri di far lo stesso.

7. Quindi deriva il diritto di estrinsecare colle parole, cogli scritti, ed in qualunque maniera le sue opinioni, e volizioni, purché non si turbino i dritti degli altri, e quelli del corpo sociale.

8. Nasce benanche dal sesto diritto quello della proprietà. L'uomo, che impiega le sue facoltà nella terra, la rende propria. Perciocchè il prodotto delle facoltà è così proprio di ciascuno, come le facoltà medesime.

9. La resistenza a colui, che impedisce il libero esercizio delle proprie facoltà è un dritto dell'uomo. Senza di questa è precario ogni altro diritto.
L'anzidetta resistenza è un diritto dell'uomo nello stato fuorsociale. Nello stato sociale la individuale resistenza è permessa soltanto contro le Autorità perpetue, ed ereditarie, tiranniche sempre.


Diritti del Cittadino

10. Ogni Cittadino ha il diritto di essere garantito dalla pubblica forza in tutti i suoi diritti naturali, e civili.

11. Ogni Cittadino dev'essere premiato, o punito, a proporzione de' meriti, e de' delitti, senza distinzione alcuna di persone.

12. Ogni Cittadino ha il diritto di eleggere, e di essere eletto pubblico Funzionario, purché abbia le qualità morali richieste dalla Legge.

Diritti del popolo

13. Il fondamentale diritto del Popolo è quello di stabilirsi una libera Costituzione, cioè di prescriversi le regole, colle quali vuol vivere in corpo politico.

14. Quindi deriva il diritto di potersi cangiare, quando lo stimi a proposito, la forma del Governo, purché si dia una libera Costituzione: poiché niuno ha il diritto di fare ciò che gli nuoce. La Sovranità è un diritto inalienabile del Popolo, e perciò o da per sé, o per mezzo de' suoi Rappresentanti può farsi delle Leggi conformi alla Costituzione, che si ha stabilita, e può farle eseguire, da che senza l'esecuzione le Leggi rimangono nulle.

15. Il Popolo ha il diritto di far la guerra. Questo diritto scaturisce da quello della resistenza, ch'è il baloardo di tutti i diritti.

16. Ha il diritto d'imporre le contribuzioni necessarie alle pubbliche spese. Gli uomini, unendosi in società, siccome hanno ceduto l'esercizio delle loro forze fisiche per la conservazione della medesima, così hanno ipotecata quella parte de' loro beni, che sia necessaria al mantenimento dell'ordine, che la fa sussistere.


Doveri dell'Uomo

I
doveri dell'uomo sono obbligazioni, o sia necessità morali, che nascono dalla forza morale di un principio di ragione. Questo è il medesimo, che quello, donde abbiamo derivati i diritti, vale a dire la somiglianza, e l'uguaglianza degli uomini.

17. Il fondamentale dovere dell'uomo è di rispettare i diritti degli altri. L'uguaglianza importa, che tanto valgono i nostri, quanto i dritti degli altri.

18. Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini, e sforzarsi di conservare e migliorare l'essere de' suoi simili; perciocchè per la somiglianza di natura ciascun uomo dev'essere affetto verso gli altri, come verso se stesso.

19. Quindi è sacro dovere dell'uomo di alimentare i bisognosi.

20. È obbligato ogni uomo d'illuminare, e d'istruire gli altri.


Doveri del Cittadino

Il principio de' doveri civili si è, che la società vien composta dall'aggregato delle volontà individuali. Quindi la volontà generale, o sia la legge deve dirigere le volontà individuali.

21.
Ogni Cittadino deve ubbidire alle leggi emanate dalla volontà generale, o da' legittimi Rappresentanti del popolo.

22. Ogni Cittadino deve ubbidire alle autorità costituite dal popolo.

23. Ogni Cittadino deve conferire colle opere, e colle contribuzioni al mantenimento dell'ordine sociale.
E perciò ogni Cittadino dev'essere militare.

24. Ogni Cittadino deve denunziare alle autorità costituite i tentativi degli scellerati contro la pubblica sicurezza, e proporre le accuse de' delitti commessi innanzi ai Magistrati competenti.
Doveri de' pubblici Funzionarj

25. I pubblici Funzionarj debbono garantire ogni Cittadino contro l'interna, ed esterna violenza.

26. Ogni pubblico Funzionario deve consecrare sé, i suoi talenti, la sua fortuna, e la sua vita per la conservazione e per lo vantaggio della Repubblica.




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